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Art. 137

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Il richiedente deve dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento:
    1. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell’uomo e dell’animale;
    2. promette l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali;
    3. serve a proteggere l’ambiente naturale; oppure
    4. 1 serve a sostituire gli esperimenti sugli animali oppure a ridurre il numero di animali da laboratorio o l’aggravio negli esperimenti sugli animali.
  2. Il richiedente deve inoltre dimostrare che l’obiettivo dell’esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.
  3. Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo per conseguire l’obiettivo dell’esperimento.
  4. Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:
    1. venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la riduzione al minimo della loro sofferenza;
    2. si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell’esperimento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e
    3. le singole parti siano scaglionate in modo mirato.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

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