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Art. 138

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:
    1. ai fini dell’omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;
    2. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto;
    3. ai fini dell’insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all’esercizio della professione o all’esecuzione di esperimenti sugli animali;
    4. a scopi militari.
  2. La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all’articolo 9 della legge del 21 marzo 20031sull’ingegneria genetica.2

Footnotes

  1. RS 814.91

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

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