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Art. 141

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.
  2. L’autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.
  3. Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell’autorizzazione:
    1. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
    2. i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione;
    3. il ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
    4. i requisiti riguardanti il personale.
  4. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:
    1. la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali;
    2. la provenienza e lo stato di salute degli animali;
    3. la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
    4. la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale;
    5. l’esecuzione di un esperimento preliminare;
    6. il riutilizzo degli animali dopo l’esperimento;
    7. i requisiti e le responsabilità del personale;
    8. il verbale dell’esecuzione dell’esperimento.

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