Torna alla legge

Art. 140

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:
    1. con l’esperimento non si supera la misura indispensabile;
    2. dalla ponderazione degli interessi di cui all’articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l’esperimento è ammissibile;
    3. non è perseguito un obiettivo inammissibile;
    4. sono stabiliti criteri di sorveglianza e d’interruzione appropriati nonché misure adeguate che riducono l’aggravio;
    5. i requisiti riguardanti l’allevamento, la produzione, la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti;
    6. i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;
    7. i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti;
    8. sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l’esperimento.
  2. Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e–h.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.