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Art. 143

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:
    1. l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali);
    2. la diminuzione dell’effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali);
    3. l’eventuale marchiatura.
  2. Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell’effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea.
  3. I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

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