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Art. 144

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Durante l’esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali:
    1. inizio dell’esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
    2. aspetti legati all’esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie);
    3. aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l’anestesia, l’analgesia e l’interruzione anticipata dell’esperimento (date, specie);
    4. livello di sofferenza cui l’animale è stato esposto;
    5. eventi indesiderati;
    6. analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati;
    7. conclusione dell’esperimento (data).
  2. I verbali devono:
    1. riportare l’iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali;
    2. essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento;
    3. essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione.

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