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Art. 145

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema d’informazione animex-ch:
    1. le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l’articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell’aggravio;
    2. 1 ogni anno civile, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche:
    1. il numero degli animali allevati e prodotti, 2. il numero di animali importati, 3. il numero di animali che non sono stati impiegati in un esperimento ma sono stati ceduti a terzi, uccisi o sono morti, a partire da fine febbraio 2027.
  2. L’USAV stabilisce per quali stadi di sviluppo degli animali devono essere fatte le notifiche di cui al capoverso 1 lettera b.2
  3. Per ogni esperimento il capounità deve notificare all’autorità cantonale mediante il sistema d’informazione animex-ch:
    1. 3 la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti, i dati sull’attività sperimentale durante l’anno in corso, i dati definitivi sul numero di animali per specie e sul grado di aggravio, la conferma della correttezza dei dati di cui all’articolo 139 capoverso 1bislettere a–c: entro due mesi dalla conclusione dell’esperimento o della serie di esperimenti, al più tardi però due mesi dopo la scadenza dell’autorizzazione;
    2. le indicazioni sull’attività sperimentale nell’anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.
  4. In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell’USAV.
  5. I Cantoni trasmettono all’USAV, mediante il sistema d’informazione animex-ch: a. di volta in volta: 1. le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all’articolo 122 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l’articolo 142 e i documenti relativi alla domanda, 2. le decisioni di cui all’articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti sugli animali secondo l’articolo 141 e tutti i documenti relativi alla notifica e alla domanda, nonché la proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali secondo l’articolo 127 capoverso 2 o l’articolo 139 capoverso 4, 3. le notifiche di cui al capoverso 2 lettera a, 4. altre decisioni relative a esperimenti sugli animali e a centri di detenzione di animali da laboratorio; b. entro la fine di aprile di ogni anno: le notifiche di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b.4
  6. Dopo aver sentito le autorità cantonali, l’USAV può stabilire quali indicazioni possono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3709).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014, il cpv. 2 lett. a e il cpv. 4 lett. a n. 3 entrano in vigore il 1° mag. 2014 (RU 2013 3709).

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