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Art. 149

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.
  2. Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d’introduzione di una giornata organizzato dall’USAV.
  3. I membri devono dimostrare di aver seguito, sull’arco di quattro anni, quattro giorni di formazione continua su temi della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

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