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Art. 150

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Nelle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.
  2. Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori.

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