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Art. 152

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. L’autista deve:
    1. accertarsi che siano disponibili i documenti necessari;
    2. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;
    3. 1 annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa;
    4. comunicare immediatamente al destinatario l’arrivo degli animali;
    5. 2 al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.
  2. La durata del trasporto di cui al capoverso 1 lettera e viene registrata inserendo l’ora di carico e di scarico; l’ora di carico deve essere inserita prima della partenza.3
  3. L’autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell’accudimento degli animali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3709). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 21).

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