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Art. 151

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Il detentore responsabile dell’azienda da cui l’animale è trasportato deve:
    1. procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano svolgersi rapidamente;
    2. 1 annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali, nel documento di accompagnamento nel caso di animali a unghia fessa.
  2. Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

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