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Art. 155

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.
  2. Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali indeboliti possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.

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