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Art. 156

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
  2. Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.

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