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Art. 157

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.1
  2. Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.2
  3. La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all’occorrenza, durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.
  4. Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

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