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Art. 169

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Nei posti d’ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.
  2. Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessario per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanitaria o di conservazione delle specie.
  3. I posti d’ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell’arrivo degli animali.

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