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Art. 170

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Le imprese che trasportano animali da e verso l’estero a titolo professionale devono essere titolari di un’autorizzazione rilasciata dal Cantone.
  2. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se l’impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all’attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.
  3. L’autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.
  4. Le imprese con sede commerciale in un Paese membro dell’Unione europea devono presentare, su richiesta, un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di detto Paese.
  5. Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell’autorizzazione.

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