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Art. 176

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale

Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA1.

Footnotes

  1. Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all’UFV.

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