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Art. 177

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.1 1bis. Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.2
  2. Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:
    1. lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l’accudimento degli animali nei macelli3;
    2. lo stordimento e il dissanguamento degli animali nei macelli.
  3. Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr4come macellaia/macellaio o macellaia-salumiere/macellaio-salumiere con l’indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.
  4. Per le persone con una formazione agricola di cui all’articolo 194 non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2 lettera a.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).

  3. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. RS 412.10

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