Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:
1 una formazione specialistica professionale o universitaria;
una formazione specialistica riconosciuta dall’USAV, non legata a una professione;
un corso riconosciuto dall’USAV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche;
È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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