per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;
per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione;
per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.
La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest’ultima esonera dal conseguimento dell’attestato di competenza.1
All’attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.
L’USAV può prescrivere un formulario per l’attestazione della formazione richiesta.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
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