Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di:
- un attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr1;
- un certificato di capacità secondo l’ordinanza del DFI del 22 agosto 19862concernente l’ottenimento del certificato di capacità di guardiano d’animali;
- un certificato di capacità rilasciato dall’USAV prima del 19983.