Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:
1 una formazione professionale di base da agricoltore con un certificato federale di formazione pratica di cui all’articolo 37 LFPr2o un attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr;
una formazione professionale superiore nelle professioni di cui alla lettera a;
una formazione presso una scuola universitaria professionale o un’università nelle professioni di cui alla lettera a;
3 una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo con riferimento agli animali.
Alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità, integrati da:
un corso di formazione in ambito agricolo concluso, disciplinato in modo unitario dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione del mondo del lavoro determinante; o
un’attività pratica comprovata di gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola per almeno tre anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩