L’USAV può revocare il riconoscimento delle formazioni specialistiche non legate a una professione o di corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se:
l’esecuzione della formazione non è conforme alla legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente da quanto previsto nella documentazione presentata con la domanda di riconoscimento; oppure
nell’azienda di detenzione di animali della persona che offre corsi di formazione o nelle aziende nelle quali si svolgono parti della formazione emergono gravi carenze.
L’USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione o corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2 se è soddisfatto uno dei requisiti di cui al capoverso 1.
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