L’USAV decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.
Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un’attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma:
a. dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per un diploma federale secondo la LFPr^1o un diploma secondo la legge federale del 30 settembre 20112sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
b. dall’autorità competente per altri diplomi3^.
Per le persone che possono far valere l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19994tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19605istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 20126sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.