Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.
I controlli nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione che servono alla produzione di derrate alimentari sono retti dall’articolo 213.
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