L’autorità cantonale controlla le aziende che commerciano animali almeno una volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l’impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati a campione.1
Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli allevamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
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