recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
sopprimere gli organi vocali;
utilizzare animali vivi per addestrare o esaminare cani, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame di cani da caccia secondo l’articolo 75 capoverso 1 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;
offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali;
importare o fare transitare cani violando le disposizioni di importazione e di transito di cui agli articoli 76a e 76b .
I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:
orecchie o coda recise per motivi medici;
coda corta congenita.
Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661sulle epizoozie (LFE).