Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:
pescare con la lenza con l’intenzione di rimettere i pesci in acqua;
l’impiego di pesci da esca vivi;
l’impiego di lenze con ardiglione;
il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
l’utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi;
1 il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
2 la detenzione fuori dall’acqua di decapodi che vivono in acqua.
Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate negli articoli 3 e 5b dell’ordinanza del 24 novembre 19933concernente la legge federale sulla pesca.
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩