Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti – a eccezione dei parchi per ara, cacatua e iguane di grossa taglia – è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l’adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all’allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisiti relativi all’allestimento dei parchi.
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