Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda agricola o come detentori di animali di cui all’articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all’articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali.
Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda di detenzione professionale di equidi non devono presentare l’attestato di formazione di cui all’articolo 31 capoverso 5.1
I requisiti di formazione di cui all’articolo 132 per i responsabili d’esperimento e di cui all’articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999.