Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente.
Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 1° luglio 2008 si applica il diritto previgente.
Agli esperimenti sugli animali che l’autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all’obbligo di autorizzazione prima del 1° settembre 2008 si applica il diritto previgente fino al 1° settembre 2011.
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