Per le persone notificate secondo la versione vigente dell’articolo 101 sono necessarie autorizzazioni secondo il nuovo articolo 101 dal 1° gennaio 2017.
Entro il 1° gennaio 2017 devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione:
del personale che accudisce animali in forme di accudimento professionale di animali diverse dalle pensioni o dai rifugi: secondo l’articolo 102 capoversi 1 e 2 lettera b;
per la cessione di animali secondo l’articolo 101 lettera c: secondo l’articolo 102 capoverso 2 lettera d;
per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli degli equidi a titolo professionale: secondo l’articolo 102 capoverso 5.
Le detenzioni autorizzate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti per la detenzione di struzzi africani secondo la tabella 2 dell’allegato 2 dal 1° gennaio 2024.
I compartimenti per il trasporto su ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 devono essere conformi, dal 1° settembre 2020, ai requisiti concernenti le altezze minime di cui all’allegato 4.
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