Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di piccioni domestici già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all’allegato 1 tabella 9-3 sono retti dal diritto anteriore.
Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di pesci a scopi ornamentali già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all’allegato 2 tabella 8 sono retti dal diritto anteriore.
Le persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che per la conclusione di tali formazioni non dovevano svolgere esami, dal 1° marzo 2019 devono svolgere gli esami finali. I piani d’esame devono essere presentati all’USAV entro il 31 agosto 2018 secondo la procedura di cui all’articolo 200.
Le formazioni specialistiche non legate a una professione iniziate entro il 28 febbraio 2018 possono essere concluse secondo il diritto anteriore.
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