In deroga all’articolo 19 capoverso 2, fino al 31 gennaio 2040 (15 anni dopo l’entrata in vigore) l’accorciamento della coda degli agnelli fino all’età di sette giorni può essere eseguito da parte di una persona esperta secondo l’articolo 15 capoverso 3 senza anestesia tramite una legatura con anello di gomma e a una lunghezza minima di 15 cm.
In deroga al capoverso 59 capoverso 3, due equidi che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, sono stati tenuti in coppia da tempo ma non sono considerati conspecifici possono continuare a essere tenuti insieme fino alla vendita o alla morte di uno dei due animali, purché si disponga di un permesso cantonale di deroga.
Le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, utilizzano una balia artificiale per i lattonzoli devono rispettare i requisiti di cui all’articolo 50a a partire dal 1° febbraio 2040 (15 anni dopo l’entrata in vigore).
I centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti per il nascondiglio di cui all’allegato 3 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
A partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dall’entrata in vigore), i centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e che allevano o detengono linee o ceppi con mutazioni patologiche il cui aggravio non può essere evitato adottando misure che lo riducono devono soddisfare il requisito secondo cui il numero di animali deve essere precedentemente giustificato da un’autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali (art. 118a cpv. 2).
Gli incaricati della protezione degli animali che, all’entrata in vigore della presente modifica, ricoprono la funzione di capounità o responsabile d’esperimento nell’ambito di esperimenti sugli animali autorizzati possono continuare a ricoprire questa funzione fino alla scadenza della rispettiva autorizzazione. Per quanto riguarda gli esperimenti autorizzati dopo l’entrata in vigore della modifica, il divieto di cui all’articolo 129 capoverso 1 di ricoprire funzioni diverse da quella di incaricato della protezione degli animali deve essere soddisfatto a partire dal 1° febbraio 2027 (due anni dopo l’entrata in vigore).
Gli istituti e i laboratori devono rispettare i requisiti relativi alle competenze degli incaricati della protezione degli animali di cui all’articolo 129a lettere b e c a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
Chiunque offre formazioni specialistiche non legate a una professione, riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 198a a partire dal 1° febbraio 2027 (due anni dopo l’entrata in vigore).
Le detenzioni di ovini esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare il requisito relativo alle poste di foraggiamento di cui all’allegato 1 tabella 4 numero 23 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
Le detenzioni di pollame domestico esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare il requisito relativo alla superficie minima di base di 2 m2di cui all’allegato 1 tabella 9–1 osservazione 7 a partire dal 1° febbraio 2026 (un anno dopo l’entrata in vigore).
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