Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, esercitano un’attività per la quale è richiesta una formazione agricola secondo la presente ordinanza e dispongono di una formazione professionale nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» in virtù del diritto anteriore non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 194 capoverso 1.