Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all’articolo 194.
La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
Se la persona che accudisce gli animali in un’azienda d’estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell’azienda d’estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all’accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell’accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all’articolo 198 per la detenzione di:1
oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
oltre 5 equidi2, senza contare i puledri non svezzati;
bovini, alpaca o lama;
conigli, se si producono oltre 500 animali all’anno;
volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all’anno.
Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 equidi deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.