I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.
I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.
Nel caso dei capretti, l’anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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