Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67.
Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore.
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