L’addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:
i cani di servizio;
i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa;
i cani impiegati da imprese di sicurezza private autorizzate secondo il diritto cantonale o previsti per un tale impiego.
La persona responsabile dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa deve poter dimostrare in qualsiasi momento che:
i cani sono identificati e registrati correttamente;
sono ammessi all’addestramento per i servizi di difesa soltanto i cani con un adeguato addestramento di base; e
i conduttori cinofili godono di un’ottima reputazione.
Nell’addestramento dei cani per i servizi di difesa possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.
L’addestramento dei cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall’USAV. L’addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento per l’addestramento e l’esame deve essere approvato dall’USAV.
Il detentore del cane deve notificare l’inizio dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa all’autorità competente secondo l’articolo 16 capoverso 1 OFE1.2
L’autorità competente inserisce l’inizio dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE3.4