Il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico è vietato, tranne se è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo dell’addestramento o dell’esame. L’animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento in un riparo.
Gli impianti per l’addestramento e l’esame dei cani da caccia con l’impiego di animali selvatici vivi devono essere autorizzati dall’autorità cantonale.
Una tana artificiale è autorizzata se:
i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;
i movimenti della volpe e del cane possono essere sorvegliati grazie ad appositi dispositivi; e
il sistema delle serrande è concepito in modo che possa essere escluso un contatto diretto tra cane e volpe.
Un recinto per la caccia al cinghiale è autorizzato se:
è sufficientemente grande e concepito in modo da permettere ai cinghiali di ritirarsi in un riparo naturale e, se necessario, di essere tenuti isolati;
i cinghiali sono impiegati soltanto in gruppo; e
i cani da caccia sono addestrati ed esaminati singolarmente.
Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati con l’impiego di animali selvatici vivi deve essere notificata all’autorità cantonale. Quest’ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L’autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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