Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn.
Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:
le attrezzature di foraggiamento e abbeverata;
i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali;
i dispositivi d’attacco;
i nidi;
i posatoi per i volatili domestici;
gli altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.
I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.
Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all’estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.
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