Il fabbricante, l’importatore o il venditore presenta domanda all’USAV allegando i documenti necessari per la valutazione.
L’eventuale verifica funzionale è eseguita dall’USAV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L’USAV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.
Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione destinati alla verifica.
3bis. L’USAV può avvalersi di esperti, come specialisti delle autorità cantonali, scienziati e specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle per:
a. tutte le questioni relative all’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione;
b. la valutazione delle domande e dei risultati delle verifiche funzionali.1
Essorilascia l’autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.2
L’autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui nell’allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell’animale.
L’autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 823). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 823). ↩
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