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Art. 100

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti:
    1. valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e scambiano con detti organi le relative informazioni;
    2. provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza delle persone e alla sicurezza informatica;
    3. adottano le misure necessarie in caso di attacco contro sistemi e reti informatici militari; possono introdursi nei sistemi informatici e nelle reti informatiche utilizzati per sferrare tale attacco, al fine di disturbare, impedire o rallentare l’accesso a informazioni; il Consiglio federale decide dell’esecuzione di queste ultime misure, salvo in caso di servizio attivo;
    4. adempiono nell’ambito dell’esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza;
    5. adottano misure preventive per proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al riguardo quando:
    1. l’esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in servizio attivo, 2. l’esercito è chiamato in servizio d’appoggio e detto compito è esplicitamente previsto nella missione per l’impiego.
  2. Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo agli organi di polizia civili e al Corpo delle guardie di confine.
  3. Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a:
    1. 1 trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;
    2. 2 trasmettere dati personali all’estero, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 20203sulla protezione dei dati (LPD);
    3. trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall’adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale;
    4. applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo a favore degli organi di polizia civili o del Corpo delle guardie di confine, la coercizione di polizia e misure di polizia nei confronti di civili secondo la legge del 20 marzo 20084sulla coercizione.
  4. Il Consiglio federale disciplina:
    1. i compiti in dettaglio e l’organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;
    2. la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti le attività informative e la protezione dei dati;
    3. in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo:
    1. la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all’insaputa delle persone interessate, 2.5 le eccezioni all’obbligo di notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza i registri delle attività di trattamento (art. 12 cpv. 4 LPD) quando tale notifica pregiudicasse la raccolta di informazioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  3. RS 235.1

  4. RS 364

  5. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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