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Art. 100a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari l’amministrazione militare e l’esercito possono modificare o sostituire a spese della Confederazione un’apparecchiatura o un impianto di telecomunicazione conformi alla legge del 30 aprile 19971sulle telecomunicazioni, sempre che la conformità rimanga garantita.
  2. Allo stesso scopo e per tutelare la sicurezza, l’amministrazione militare e l’esercito possono ordinare alle autorità civili competenti di limitare o vietare localmente e temporaneamente l’utilizzo di impianti di telecomunicazione e apparecchiature.
  3. Le misure secondo il capoverso 2 necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.
  4. Per la modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto la Confederazione concede un’equa indennità.
  5. La modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa.
  6. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni agli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 per le autorità e le organizzazioni necessarie al funzionamento dell’economia e al benessere della popolazione.
  7. Designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e definisce i loro compiti.

Footnotes

  1. RS 784.10

  2. RS 172.021

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