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Art. 104a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e della tecnica, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all’esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti ed essere incorporati in modo adeguato a livello militare.
  2. Il Consiglio federale determina e definisce dettagliatamente le funzioni in un’ordinanza.

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