Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d’ufficiale.1In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d’istruzione necessari per l’esercizio della funzione.2
Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.
Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.
Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198). ↩
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