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Art. 109a

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell’esercito.
  2. Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.
  3. Il DDPS tutela i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l’amministrazione di tali beni culturali.
  4. Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale un messaggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di grandi sistemi d’arma.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297;FF 2014 5939).

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