Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.
Tali accordi possono in particolare concernere:
l’acquisto di armamenti;
la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare;
lo scambio di informazioni e di dati;
le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l’industria nel campo dell’armamento;
la determinazione di progetti comuni in tale campo.
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