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Art. 109b

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.
  2. Tali accordi possono in particolare concernere:
    1. l’acquisto di armamenti;
    2. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare;
    3. lo scambio di informazioni e di dati;
    4. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l’industria nel campo dell’armamento;
    5. la determinazione di progetti comuni in tale campo.

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