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Art. 110

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione.
  2. .1
  3. Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell’equipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi.
  4. Esso disciplina la consegna dell’equipaggiamento personale ai membri del Corpo delle guardie di confine. Gli articoli 112, 114 e 139 capoverso 2 si applicano per analogia.2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra II n. 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

  2. Introdotto dall’all. n. 4 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411;FF 2004 485).

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