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Art. 109c

510.10LMFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Per adempiere i propri compiti di politica di sicurezza, il DDPS può:
    1. commissionare lavori di ricerca e sviluppo e valutazioni riguardanti l’impatto tecnologico;
    2. partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi nei settori della ricerca e dell’innovazione;
    3. condurre programmi di ricerca propri;
    4. collaborare a progetti specifici con l’industria e le scuole universitarie.
  2. Può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali e internazionali e collaborare con partner nazionali e internazionali.

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